Covid-19, Regione Campania: da lunedi 22 giugno mascherina facoltativa all’aperto
L'Ordinanza in vigore fino al 14 luglio 2020
Pubblicato il provvedimento ricognitivo di alcune norme già previste dalle precedenti ordinanze, con specifico riferimento all’uso delle mascherine e alla ripresa delle attività lavorative “in presenza” (smart working) nel rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza.
Come annunciato, e come già stabilito nella precedente ordinanza, dal 22 giugno 2020, non è più obbligatorio ma facoltativo, l’uso delle mascherine all’aperto. Resta invece obbligatorio l’uso delle mascherine al chiuso (mezzi pubblici, negozi, supermercati etc.) e in tutte le situazioni di assembramento o dove non vi è la possibilità di mantenere il distanziamento di almeno un metro.
Nel provvedimento si affronta anche il tema dello smart working, con l’indicazione di facilitare progressivamente la ripresa delle attività lavorative in presenza sempre nel rispetto delle norme di sicurezza.
Il richiamo alla stretta osservanza delle delle disposizioni statali e regionali vigenti vale fino al 14 luglio 2020:
- a) di rispetto del divieto di assembramenti;
- b) di indossare la mascherina su tutti i mezzi di trasporto pubblico, di linea e non di linea, nonché in tutti gli ambienti al chiuso nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, ivi compresi gli uffici, gli esercizi commerciali, i circoli e luoghi di intrattenimento;
- c) di portare comunque con sé la mascherina anche nei luoghi all’aperto e di indossarla in mancanza delle condizioni per assicurare continuativamente il mantenimento della distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro, e in ogni caso nei luoghi e spazi affollati, nei quali la distanza interpersonale di almeno 1 metro non sia assicurata;
RACCOMANDA
a tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, di adeguare le misure organizzative adottate in tema di cd. smart
working nelle pregresse fasi dell¶emergenza all¶attuale contesto, fattuale e normativo, sopra richiamato, onde
consentire la modulazione delle attività in presenza dei dipendenti, in coerenza con le esigenze della
progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e con quelle dei cittadini e delle imprese connesse alla
ripresa delle attività produttive e commerciali, beninteso nel rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza
vigenti con riferimento ai diversi comparti, a tutela dei lavoratori;
RILEVA
che le violazioni delle disposizioni di cui al richiamato decretolegge n.33/2020, nonché delle norme del DPCM 11 giugno 2020 e delle previsioni delle Ordinanze regionali vigenti, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 (pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attivita’ di impresa, si applica altresi’ la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’ attivita’ da 5 a 30 giorni;
in caso di reiterata violazione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
Il presente provvedimento è trasmesso all¶Unità di Crisi regionale, è notificato alle Prefetture e ai Comuni ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Campania nonché sul BURC.
Redazione