Scuola, Regione Campania: pubblicata l’Ordinanza numero 95
I Sindaci possono adottare altre misure necessarie
Pubblicata l’Ordinanza numero 95 della Regione Campania sulla Scuola
- Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento al territorio della regione Campania:
1.1. fermo quanto previsto al successivo punto 1.2., restano sospese, con decorrenza dal 9 dicembre 2020 e fino al 23 dicembre 2020, le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalla prima e dalla seconda, delle classi della scuola secondaria di primo grado nonché quelle concernenti i laboratori;
1.2. restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza;
1.3. con decorrenza dal 9 dicembre 2020, restano consentite le attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) e della prima classe della scuola primaria; sono altresì consentite in presenza le attività didattiche delle seconde classi della scuola primaria e delle pluriclassi della scuola primaria che comprendano la prima e/o la seconda. E’ demandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti il monitoraggio dell’andamento dei contagi e la comunicazione ai Sindaci dei dati di rispettivo interesse. E’ consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, l’adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure eventualmente necessarie.
Resta demandata ai dirigenti scolastici la verifica delle ulteriori condizioni, anche relative al personale in servizio, per l’esercizio in sicurezza dell’attività didattica in presenza.
E’ demandato all’Ufficio scolastico regionale di individuare, di concerto con i dirigenti scolastici, forme flessibili per la fruizione di una didattica integrata in modalità sincrona e/o asincrona da parte degli studenti, tenuto conto dei singoli contesti, anche familiari;
Trasporti
1.4. ad aggiornamento delle vigenti Linee Guida relative al trasporto pubblico locale, sono approvate le nuove Linee Guida – Misure precauzionali relative alle attività di trasporto pubblico locale, di linea e non di linea, allegate sub 1 al presente provvedimento.
- Per quanto non previsto dalla presente Ordinanza, restano applicabili le disposizioni di cui al DPCM 3 dicembre 2020 nonché le disposizioni regionali vigenti alla data del presente provvedimento.
- Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attivita’ di impresa, si applica altresi’ la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attivita’ da 5 a 30 giorni. Per l’accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita’ statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita’ regionali e locali sono irrogate dalle autorita’ che le hanno disposte. All’atto dell’accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorita’ procedente puo’ disporre la chiusura provvisoria dell’attivita’ o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria e’ scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. Ai sensi di quanto disposto dall’art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Per le sanzioni di competenza dell’Amministrazione regionale all’irrogazione della sanzioni, principali e accessorie, provvede la Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie (DG 50.16) con il supporto dell’Avvocatura regionale.
- Ai sensi di quanto disposto dall’art.2, comma 2 bis del decreto legge n.33/2020, come convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni vigenti, accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge citato, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
- La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell’art.1, comma 16, decreto-legge n.33/2020, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, al Ministro della Salute ed è notificata all’Unità di Crisi regionale, alle Prefetture, alle AA.SS.LL., all’ANCI Campania, all’Ufficio Scolastico regionale, agli esercenti il TPL per il tramite della Direzione Generale regionale per la Mobilità ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, nonché sul BURC.
Redazione