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Sea Watch e Decreto Sicurezza Bis: scoppiano le polemiche

L’ennesimo “caso Sea Watch” e l’applicazione del Decreto Sicurezza bis, contenente misure interdittive al passaggio di navi ONG nelle nostre acque territoriali riapre le polemiche intorno alla c.d. politica dei “porti chiusi” del Governo targato Lega-M5S.
Tale politica (e occorre chiarire che, giuridicamente, non è possibile parlare di porto “chiuso” ma di applicazione di principi sanciti dal diritto internazionale del mare quali passaggio inoffensivo e protezione dello Stato costiero) è stata, di recente, oggetto di severe critiche da parte dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani che (a mio avviso, violando un principio statutario delle stesse Nazioni Unite di non ingerenza negli affari interni degli Stati sovrani) ha evidenziato la  radicale incompatibilità con gli obblighi derivanti dalle Convenzioni UNCLOS, SOLAS e SAR sul diritto internazionale del mare, nonché con il principio del non-refoulement. Per l’organismo sovranazionale l’ inibizione delle attività di soccorso prestate dalle ONG e da altre navi private nel Mediterraneo centrale comporterebbe gravissimi rischi per i diritti fondamentali dei migranti, destinati in misura statisticamente sempre maggiore a perdere la vita in un naufragio oppure ad essere recuperati dalla Guardia costiera libica e ricondotti in un Paese dove le detenzioni arbitrarie, la tortura e le violenze sessuali rappresentano una tragica quotidianità.
A tali argomentazioni, sposate talora con toni arroganti e fuorvianti dalle stesse ONG, mi sembra d’uopo replicare che il quadro normativo tracciato dal diritto marittimo internazionale (che è quello di riferimento in materia di soccorso in mare mentre il diritto c. d. umanitario si applica in circostanze che afferiscono a vicende correlate ma conseguenziali) non sia confacente alle tesi di Sea Watch e dell’Alto Commissariato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite.
In primis va ricordato che la Marina libica viene addestrata dal 2016 attraverso l’operazione internazionale EUNAVFORMED “Sophia” a realizzare operazioni di soccorso in mare e che
la medesima, in osservanza della Convenzione di Amburgo del 1979 su Ricerca e Soccorso in mare, ha notificato all’IMO (Organizzazione Marittima Internazionale), nel giugno 2018, la propria zona SAR (Search and Rescue) e pertanto ciò comporta  un’assunzione di responsabilità di ciò che accade nelle proprie acque territoriali. Le autorità libiche, ufficialmente, si impegnano a prestare soccorso ai barconi carichi di migranti e a collaborare ai salvataggi, attraverso due Guardie Costiere (una dipendente dal ministero dell’Interno e l’altra dalla Difesa), con le Guardie Costiere italiana e maltese secondo gli Accordi regionali in materia di SAR.
A chi obietta lo status di “porto non sicuro” della Libia va ribadito che, allo stato, non esiste alcuna Risoluzione ONU che sancisce che ivi non è presente un “place of safety” (la cui traduzione non è “porto sicuro” ma “luogo sicuro”). Nell’ottica della Convenzione SAR, per “luogo sicuro” si intende quello in cui deve essere assicurata la “sicurezza” – intesa come protezione fisica – delle persone soccorse in mare. Laddove, però, le persone soccorse in mare, oltre che “naufraghi” debbano qualificarsi anche come “migranti”, l’accezione del termine sicurezza del luogo di sbarco si connota anche di altri requisiti legati all’esigenza di attuare procedure amministrative connesse allo status di richiedente asilo delle persone soccorso. Pertanto consegnare naufraghi all’autorità marittima libica non può essere considerato “refoulement” (respingimento).
Va aggiunto che in Libia opera personale dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM)  che è attiva ai punti di sbarco, dove fornisce una prima assistenza ai migranti soccorsi in mare così come prevede la citata Convenzione di Amburgo.
Quanto agli obblighi di protezione internazionale per le persone tratte in salvo se leggiamo attentamente la Convenzione UNHCR del 1951 lo status di migrante/rifugiato/profugo non può essere determinato senza supporto probatorio e con semplice  presunzione anche se ivi si insiste sulla nozione di “fondato timore”.
Quanto alle pretese di Sea Watch, ONG di nazionalità tedesca, di sbarcare in porti italiani sul presupposto che siano gli unici “sicuri” , con nave che, peraltro, è iscritta nel registro olandese come “pleasure yacht” e non come “search and rescue vessel” va chiarito che in acque internazionali, ai sensi della Convenzione UNCLOS di Montego Bay del 1982, vale solo la legge della bandiera della nave. Quindi, chi sale su una nave in acque internazionali è sottoposto all’ordinamento giuridico del Paese dove la nave è registrata. Qualora si accerti che i naufraghi abbiano i requisiti per la protezione internazionale nel Regolamento UE 603 del 2013 (c. d Dublino III) si prevede che sia lo Stato membro dove è avvenuto il primo contatto con il richiedente asilo ad avere competenza per l’esame di detta domanda.
Alfonso Mignone

Maria Rosaria Voccia

Giornalista, editore e direttore responsabile di www.sevensalerno.it e di www.7network.it. Storico dell'Arte, sono cittadina del mondo, amo la vita, l'arte, il mare, i gatti... Esperta in giornalismo eco ambientale, tecnico di ingegneria naturalistica, autrice del Format Campania in Fiamme: Criticità & Proposte, mi impegno nelle e per le campagne eco ambientaliste perché desidero un mondo migliore, per noi e per i nostri figli. Sono progettista culturale, ideatrice di Format, organizzatrice e curatrice di eventi.

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